Art. 80.
(Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali).

      1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto la Regione adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e agli enti locali funzionali, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.